STATUTO
ART. 1)
E' costituita l'Associazione culturale,
ricreativa, senza scopi di lucro, denominata:
"GRUPPO
ACQUARIOFILO SALENTINO"
con sede legale
c/o biblioteca della chiesa S. Antonio a Fulgenzio, via Imperatore
Adriano, 73100 Lecce.
DURATA
ART. 2)
L'Associazione ha durata illimitata.
SCOPI
ART. 3)
L'Associazione non persegue finalità
politiche e si propone:
a) di attivare e
promuovere tra i soci le occasioni di incontri e di scambi
d'informazioni sull'acquariofilia al solo fine d'incentivare e
garantire un libero fruire di informazioni tra di essi;
b) di promuovere la
realizzazione di incontri, meeting e mostre finalizzati alla
diffusione della acquariofilia;
c) di istituire e
sviluppare gruppi di studio sugli organismi acquatici (animali e
vegetali) e i loro habitat, facendosi anche promotori d'iniziative
che ne garantiscano una maggiore protezione.
ART. 4)
L'Associazione non ha fini di lucro e,
pertanto, nessun utile o avanzo di gestione potrà essere ripartito
tra i Soci, ma dovrà essere reinvestito nelle attività
dell'Associazione per il potenziamento delle sue strutture
organizzative ed il finanziamento delle iniziative rivolte al
perseguimento dei suoi scopi istituzionali ed associativi.
PATRIMONIO
ART. 5)
L'esercizio finanziario si chiude il 31
Dicembre di ogni anno.
ART. 6)
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili,
registrati ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
b) dagli eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti e dalle entrate dell'associazione che
sono costituite:
dalle quote sociali;
d) dai contributi,
compensi e da convenzioni in genere con enti pubblici e privati;
e) da ogni altra
entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
SOCI
ART. 7)
I soci si dividono in soci fondatori
e soci ordinari.
I soci fondatori
sono coloro che hanno costituito l'Associazione, cosi come
risultanti dall'atto costitutivo, oltre a quelli che il Consiglio
Direttivo su propria iniziativa, o su domanda degli interessati,
riterrà di ammettere alla categoria.
Sono soci ordinari
coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata
insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto
dell'accettazione della domanda, la quota sociale che viene fissata
dall'assemblea dell'Associazione di anno in anno secondo le proprie
esigenze. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci
anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale associativa.
ART. 8)
I soci avranno il diritto di frequentare i
locali sociali e partecipare a tutte le iniziative promosse
dall'Associazione.
ART. 9)
La qualità di socio si perde per decèsso,
dimissioni, morosità ed indegnità. La morosità
viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e l'indegnità è
deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo. Incorre nell'espulsione dall'Associazione per
indegnità il socio che risulti appartenere ad associazioni
segrete vietate dalle leggi dello Stato, ad associazioni mafiose o
costituite per il perseguimento di finalità delittuose, nonché il
socio che risulti aver riportato condanne definitive per delitti
contro la persona, la moralità pubblica e la personalità dello Stato
o, comunque, che abbia posto in essere un comportamento considerato
di elevata potenzialità lesiva degli interessi e dell'immagine
dell'Associazione.
ART. 1O)
Possono fare parte dell'Associazione
tutti coloro che abbiano inoltrato domanda al Consiglio Direttivo,
il quale delibera sull'accettazione discrezionalmente. La domanda va
presentata compilando la scheda d'iscrizione consegnata dalla
Segreteria.
ART. 11)
I soci devono corrispondere all'atto
dell'ammissione la quota di iscrizione e le eventuali quote di
partecipazione nelle misure che saranno determinate dall'Assemblea.
La domanda impegna il socio a restare iscritto per un anno, con
effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene inoltrata e
deliberata la sua ammissione. Essa s'intende rinnovata tacitamente
di anno in anno se non viene disdetta con raccomandata con avviso di
ricevimento almeno entro il mese di ottobre di ogni anno.
ART. 12)
La qualità di associato non è
trasmissibile. L'associato può liberamente recedere
dall'Associazione senza dover dare alcuna motivazione, presentando
le proprie dimissioni entro il mese di ottobre. L'associato
può essere escluso per gravi motivi o per morosità.
L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei componenti. Contro il provvedimento di
esclusione il socio può ricorrere al Collegio arbitrale entro 20
giorni della deliberazione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
ART. 13)
I soci che sono receduti o siano stati
esclusi o che comunque abbiano cessato anche temporaneamente la loro
partecipazione per morosità non hanno diritto a ripetere le
quote o i contributi straordinari versati. Il socio receduto può
essere riammesso. Se receduto per morosità può essere
riammesso solo dopo il versamento delle quote non pagate.
ORGANI
ART. 14)
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea Generale
dei soci; il Consiglio Direttivo; il Comitato Scientifico; il
Presidente dell'Associazione.
ASSEMBLEA
ART. 15)
L'Assemblea generale è costituita da
tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Essa si riunisce una volta l'anno entro il primo quadrimestre e,
straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Consiglio
Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei
soci in regola con i pagamenti della quota associativa. L'avviso di
convocazione è diramato dal Presidente almeno 8 giorni prima della
riunione e può comprendere sia la prima che la seconda convocazione,
anche nello stesso giorno. Detto avviso deve essere affisso nei
locali della sede sociale. Essa è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto
al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
partecipanti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
ART. 16)
L'Assemblea generale nella sua riunione
ordinaria si occupa di:
a) discutere e
deliberare sulle questioni di indirizzo generale dell'Associazione;
b) discutere ed
approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio
preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea
straordinaria delibera altresì sulle eventuali modifiche alle norme
contenute nel presente statuto; per tali modifiche eccezionalmente è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
ART. 17)
Ogni triennio e sempre nella sua
riunione ordinaria, L'Assemblea Generale elegge tra i soci
fondatori il Consiglio Direttivo. Tale votazione avviene di
solito a schede segrete, ma si può procedere per acclamazione o per
alzata di mano, se in tal senso sono d'accordo i due terzi dei soci
presenti.
ART. 18)
Hanno diritto d’intervenire
all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota
annuale di associazione, che deve essere versata almeno entro la
fine del mese di aprile. Nelle assemblee non sono ammesse più di
cinque deleghe per socio.
ART. 19)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo ed in mancanza l'Assemblea nomina il proprio
Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto dei soci di intervenire
all'Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20)
L'Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da cinque o sette membri eletti tra i
soci fondatori, purchè essi non svolgano attività commerciali
inerenti all’oggetto dell’Associazione. Qualora i soci fondatori non
siano presenti in numero sufficiente per la composizione del
Consiglio Direttivo, oppure gli stessi rifiutino l'incarico, si
potrà attingere per le cariche scoperte tra i soci ordinari. I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il
Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la ratifica nella prima assemblea utile. Il nuovo
Consigliere eletto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio
Direttivo.
ART. 21)
Il Consiglio nomina il suo Presidente
che è anche il Presidente dell'Associazione, il Segretario, il
Tesoriere ed il Coordinatore.
ART. 22)
Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta
da almeno due terzi dei componenti stessi e una volta all'anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed
all'ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio
verrà redatto il relativo verbale su apposito registro, che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del
Segretario verrà nominato dal Presidente un Consigliere ad assumerne
la funzione per quella riunione.
ART. 23)
Il Consiglio è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, alla
cui osservanza devono attenersi tutti i soci.
ART. 24)
Il Comitato scientifico è composto da un numero illimitato di soci
nominati dal Consiglio Direttivo. Esso organizza e svolge
all’interno dell’Associazione corsi inerenti l’acquariofilia,
seminari, mostre, incontri, nonché approverà gli articoli e le
pubblicazioni fatte dai soci che intenderanno spendere il nome
dell’Associazione.
PRESIDENTE
ART. 25)
Il Presidente del Consiglio è anche il
Presidente dell'Associazione, a questi è devoluta la rappresentanza
della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
COLLEGIO ARBITRALE
ART. 26)
In caso di disaccordo fra i soci e fra
i soci e l’Associazione questi nomineranno un collegio arbitrale
composto da tre arbitri; uno nominato da ciascuna parte in lite ed
il terzo, che funge da Presidente, dagli altri due. Il Collegio
giudicherà sulla controversia senza alcuna procedura rituale ed
emetterà il lodo che comunicherà alle parti ed al quale esse
dovranno attenersi inappellabilmente, obbligandosi a rispettarlo o a
recedere dall’Associazione presentando le dimissioni.
SCIOGLIMENTO
ART. 27)
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per
qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea
procederà alla nomina di uno o più liquidatori. Essi procederanno
all'inventario dei beni dell'Associazione, determineranno la
consistenza del passivo e dell'attivo, procederanno alla riscossione
dei crediti ed al pagamento dei debiti ed alla liquidazione dei
beni. Il residuo verrà destinato secondo il deliberato
dell'Assemblea.
RINVIO
ART. 28)
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento
valgono le norme del Codice Civile. |