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ART. 1) E' costituita l'Associazione culturale, ricreativa, senza scopi di lucro, denominata: "GRUPPO ACQUARIOFILO SALENTINO", con sede legale c/o biblioteca della chiesa S. Antonio a Fulgenzio, via Imperatore Adriano, 73100 Lecce.

DURATA

ART. 2) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPI

ART. 3) L'Associazione non persegue finalità politiche e si propone:

a) di attivare e promuovere tra i soci le occasioni di incontri e di scambi d'informazioni sull'acquariofilia al solo fine d'incentivare e garantire un libero fruire di informazioni tra di essi;

b) di promuovere la realizzazione di incontri, meeting e mostre finalizzati alla diffusione della acquariofilia;

c) di istituire e sviluppare gruppi di studio sugli organismi acquatici (animali e vegetali) e i loro habitat, facendosi anche promotori d'iniziative che ne garantiscano una maggiore protezione.

ART. 4) L'Associazione non ha fini di lucro e, pertanto, nessun utile o avanzo di gestione potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere reinvestito nelle attività dell'Associazione per il potenziamento delle sue strutture organizzative ed il finanziamento delle iniziative rivolte al perseguimento dei suoi scopi istituzionali ed associativi.

PATRIMONIO

ART. 5) L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 6)  Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili, registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e dalle entrate dell'associazione che sono costituite:

dalle quote sociali;

d) dai contributi, compensi e da convenzioni in genere con enti pubblici e privati;

e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

SOCI

ART. 7) I soci si dividono in soci fondatori e soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione, cosi come risultanti dall'atto costitutivo, oltre a quelli che il Consiglio Direttivo su propria iniziativa, o su domanda degli interessati, riterrà di ammettere alla categoria.

Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'accettazione della domanda, la quota sociale che viene fissata dall'assemblea dell'Associazione di anno in anno secondo le proprie esigenze. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa.

ART. 8) I soci avranno il diritto di frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

ART. 9) La qualità di socio si perde per decèsso, dimissioni, morosità ed indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e l'indegnità è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Incorre nell'espulsione dall'Associazione per indegnità il socio che risulti appartenere ad associazioni segrete vietate dalle leggi dello Stato, ad associazioni mafiose o costituite per il perseguimento di finalità delittuose, nonché il socio che risulti aver riportato condanne definitive per delitti contro la persona, la moralità pubblica e la personalità dello Stato o, comunque, che abbia posto in essere un comportamento considerato di elevata potenzialità lesiva degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.

ART. 1O) Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano inoltrato domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'accettazione discrezionalmente. La domanda va presentata compilando la scheda d'iscrizione consegnata dalla Segreteria.

ART. 11) I soci devono corrispondere all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione e le eventuali quote di partecipazione nelle misure che saranno determinate dall'Assemblea. La domanda impegna il socio a restare iscritto per un anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene inoltrata e deliberata la sua ammissione. Essa s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdetta con raccomandata con avviso di ricevimento almeno entro il mese di ottobre di ogni anno.

ART. 12) La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può liberamente recedere dall'Associazione senza dover dare alcuna motivazione, presentando le proprie dimissioni entro il mese di ottobre. L'associato può essere escluso per gravi motivi o per morosità. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Collegio arbitrale entro 20 giorni della deliberazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13) I soci che sono receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato anche temporaneamente la loro partecipazione per morosità non hanno diritto a ripetere le quote o i contributi straordinari versati. Il socio receduto può essere riammesso. Se receduto per morosità può essere riammesso solo dopo il versamento delle quote non pagate.

ORGANI

ART. 14) Gli organi dell'Associazione sono: 'Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Comitato Scientifico; il Presidente dell'Associazione.

ASSEMBLEA

ART. 15) L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Essa si riunisce una volta l'anno entro il primo quadrimestre e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei soci in regola con i pagamenti della quota associativa. L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione e può comprendere sia la prima che la seconda convocazione, anche nello stesso giorno. Detto avviso deve essere affisso nei locali della sede sociale. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16) L'Assemblea generale nella sua riunione ordinaria si occupa di:

a) discutere e deliberare sulle questioni di indirizzo generale dell'Associazione;

b) discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle eventuali modifiche alle norme contenute nel presente statuto; per tali modifiche eccezionalmente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

ART. 17) Ogni triennio e sempre nella sua riunione ordinaria, L'Assemblea Generale elegge tra i soci fondatori il Consiglio Direttivo. Tale votazione avviene di solito a schede segrete, ma si può procedere per acclamazione o per alzata di mano, se in tal senso sono d'accordo i due terzi dei soci presenti.

ART. 18) Hanno diritto d’intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, che deve essere versata almeno entro la fine del mese di aprile. Nelle assemblee non sono ammesse più di cinque deleghe per socio.

ART. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o sette membri eletti tra i soci fondatori, purchè essi non svolgano attività commerciali inerenti all’oggetto dell’Associazione. Qualora i soci fondatori non siano presenti in numero sufficiente per la composizione del Consiglio Direttivo, oppure gli stessi rifiutino l'incarico, si potrà attingere per le cariche scoperte tra i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica nella prima assemblea utile. Il nuovo Consigliere eletto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 21) Il Consiglio nomina il suo Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore.

ART. 22) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti stessi e una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale su apposito registro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario verrà nominato dal Presidente un Consigliere ad assumerne la funzione per quella riunione.

ART. 23) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza devono attenersi tutti i soci.

ART. 24) Il Comitato scientifico è composto da un numero illimitato di soci nominati dal Consiglio Direttivo. Esso organizza e svolge all’interno dell’Associazione corsi inerenti l’acquariofilia, seminari, mostre, incontri, nonché approverà gli articoli e le pubblicazioni fatte dai soci che intenderanno spendere il nome dell’Associazione.

PRESIDENTE

ART. 25) Il Presidente del Consiglio è anche il Presidente dell'Associazione, a questi è devoluta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 26) In caso di disaccordo fra i soci e fra i soci e l’Associazione questi nomineranno un collegio arbitrale composto da tre arbitri; uno nominato da ciascuna parte in lite ed il terzo, che funge da Presidente, dagli altri due. Il Collegio giudicherà sulla controversia senza alcuna procedura rituale ed emetterà il lodo che comunicherà alle parti ed al quale esse dovranno attenersi inappellabilmente, obbligandosi a rispettarlo o a recedere dall’Associazione presentando le dimissioni.

SCIOGLIMENTO

ART. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori. Essi procederanno all'inventario dei beni dell'Associazione, determineranno la consistenza del passivo e dell'attivo, procederanno alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti ed alla liquidazione dei beni. Il residuo verrà destinato secondo il deliberato dell'Assemblea.

RINVIO

ART. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento valgono le norme del Codice Civile.