ART. 1)
E'
costituita l'Associazione culturale, ricreativa, senza scopi di
lucro, denominata:
"GRUPPO
ACQUARIOFILO SALENTINO",
con sede legale c/o biblioteca della chiesa S. Antonio a Fulgenzio,
via Imperatore Adriano, 73100 Lecce.
DURATA
ART. 2)
L'Associazione ha durata illimitata.
SCOPI
ART. 3)
L'Associazione non
persegue finalità politiche e si propone:
a) di
attivare e promuovere tra i soci le occasioni di incontri e di scambi
d'informazioni sull'acquariofilia al solo fine d'incentivare e garantire
un libero fruire di informazioni tra di essi;
b) di
promuovere la realizzazione di incontri, meeting e mostre finalizzati
alla diffusione della acquariofilia;
c) di
istituire e sviluppare gruppi di studio sugli organismi acquatici
(animali e vegetali) e i loro habitat, facendosi anche promotori
d'iniziative che ne garantiscano una maggiore protezione.
ART. 4)
L'Associazione non
ha fini di lucro e, pertanto, nessun utile o avanzo di gestione potrà
essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere reinvestito nelle attività
dell'Associazione per il potenziamento delle sue strutture organizzative
ed il finanziamento delle iniziative rivolte al perseguimento dei suoi
scopi istituzionali ed associativi.
PATRIMONIO
ART. 5)
L'esercizio
finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 6)
Il patrimonio è
costituito:
a) dai beni mobili,
registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) dagli eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni,
lasciti e dalle entrate dell'associazione che sono costituite:
dalle quote sociali;
d) dai contributi,
compensi e da convenzioni in genere con enti pubblici e privati;
e) da ogni altra entrata
che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
SOCI
ART. 7)
I soci si
dividono in soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno
costituito l'Associazione, cosi come risultanti dall'atto costitutivo,
oltre a quelli che il Consiglio Direttivo su propria iniziativa, o su
domanda degli interessati, riterrà di ammettere alla categoria.
Sono soci ordinari coloro la cui domanda di
ammissione verrà accettata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e
che verseranno, all'atto dell'accettazione della domanda, la quota
sociale che viene fissata dall'assemblea dell'Associazione di anno in
anno secondo le proprie esigenze. I soci che non avranno presentato per
iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno
considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento
della quota annuale associativa.
ART. 8)
I soci
avranno il diritto di frequentare i locali sociali e partecipare a tutte
le iniziative promosse dall'Associazione.
ART. 9)
La qualità
di socio si perde per decèsso, dimissioni, morosità ed
indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio
Direttivo e l'indegnità è deliberata dall'Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo. Incorre nell'espulsione
dall'Associazione per indegnità il socio che risulti appartenere
ad associazioni segrete vietate dalle leggi dello Stato, ad associazioni
mafiose o costituite per il perseguimento di finalità delittuose, nonché
il socio che risulti aver riportato condanne definitive per delitti
contro la persona, la moralità pubblica e la personalità dello Stato o,
comunque, che abbia posto in essere un comportamento considerato di
elevata potenzialità lesiva degli interessi e dell'immagine
dell'Associazione.
ART. 1O)
Possono
fare parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano inoltrato domanda
al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'accettazione
discrezionalmente. La domanda va presentata compilando la scheda
d'iscrizione consegnata dalla Segreteria.
ART. 11) I soci
devono corrispondere all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione e
le eventuali quote di partecipazione nelle misure che saranno
determinate dall'Assemblea. La domanda impegna il socio a restare
iscritto per un anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno in cui
viene inoltrata e deliberata la sua ammissione. Essa s'intende rinnovata
tacitamente di anno in anno se non viene disdetta con raccomandata con
avviso di ricevimento almeno entro il mese di ottobre di ogni anno.
ART. 12)
La
qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può liberamente
recedere dall'Associazione senza dover dare alcuna motivazione,
presentando le proprie dimissioni entro il mese di ottobre.
L'associato può essere escluso per gravi motivi o per morosità.
L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei componenti. Contro il provvedimento di
esclusione il socio può ricorrere al Collegio arbitrale entro 20 giorni
della deliberazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 13)
I soci
che sono receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato
anche temporaneamente la loro partecipazione per morosità non
hanno diritto a ripetere le quote o i contributi straordinari versati.
Il socio receduto può essere riammesso. Se receduto per morosità
può essere riammesso solo dopo il versamento delle quote non pagate.
ORGANI
ART. 14)
Gli
organi dell'Associazione sono: 'Assemblea Generale dei soci; il
Consiglio Direttivo; il Comitato Scientifico; il Presidente
dell'Associazione.
ASSEMBLEA
ART. 15)
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote associative. Essa si riunisce una volta l'anno
entro il primo quadrimestre e, straordinariamente, quando lo ritenga
necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da
almeno un quarto dei soci in regola con i pagamenti della quota
associativa. L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno 8
giorni prima della riunione e può comprendere sia la prima che la
seconda convocazione, anche nello stesso giorno. Detto avviso deve
essere affisso nei locali della sede sociale. Essa è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei partecipanti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
ART. 16)
L'Assemblea generale nella sua riunione ordinaria si occupa di:
a) discutere e deliberare sulle questioni di
indirizzo generale dell'Associazione;
b) discutere ed approvare il conto consuntivo
dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle
eventuali modifiche alle norme contenute nel presente statuto; per tali
modifiche eccezionalmente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei
soci presenti.
ART. 17)
Ogni
triennio e sempre nella sua riunione ordinaria, L'Assemblea Generale
elegge tra i soci fondatori il Consiglio Direttivo. Tale
votazione avviene di solito a schede segrete, ma si può procedere per
acclamazione o per alzata di mano, se in tal senso sono d'accordo i due
terzi dei soci presenti.
ART. 18)
Hanno
diritto d’intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annuale di associazione, che deve essere versata
almeno entro la fine del mese di aprile. Nelle assemblee non sono
ammesse più di cinque deleghe per socio.
ART. 19)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in
mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci
di intervenire all'Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
cinque o sette membri eletti tra i soci fondatori, purchè essi
non svolgano attività commerciali inerenti all’oggetto
dell’Associazione. Qualora i soci fondatori non siano presenti in numero
sufficiente per la composizione del Consiglio Direttivo, oppure gli
stessi rifiutino l'incarico, si potrà attingere per le cariche scoperte
tra i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o recesso di un
Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la ratifica nella prima assemblea utile. Il
nuovo Consigliere eletto durerà in carica fino alla scadenza del
Consiglio Direttivo.
ART. 21)
Il
Consiglio nomina il suo Presidente che è anche il Presidente
dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore.
ART. 22)
Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei
componenti stessi e una volta all'anno per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote
sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle
riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale su apposito
registro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In
assenza del Segretario verrà nominato dal Presidente un Consigliere ad
assumerne la funzione per quella riunione.
ART. 23)
Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione. Compila il regolamento per il
funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza devono attenersi
tutti i soci.
ART. 24) Il
Comitato scientifico è composto da un numero illimitato di soci nominati
dal Consiglio Direttivo. Esso organizza e svolge all’interno
dell’Associazione corsi inerenti l’acquariofilia, seminari, mostre,
incontri, nonché approverà gli articoli e le pubblicazioni fatte dai
soci che intenderanno spendere il nome dell’Associazione.
PRESIDENTE
ART. 25)
Il
Presidente del Consiglio è anche il Presidente dell'Associazione, a
questi è devoluta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed
in giudizio.
COLLEGIO ARBITRALE
ART. 26)
In caso
di disaccordo fra i soci e fra i soci e l’Associazione questi
nomineranno un collegio arbitrale composto da tre arbitri; uno nominato
da ciascuna parte in lite ed il terzo, che funge da Presidente, dagli
altri due. Il Collegio giudicherà sulla controversia senza alcuna
procedura rituale ed emetterà il lodo che comunicherà alle parti ed al
quale esse dovranno attenersi inappellabilmente, obbligandosi a
rispettarlo o a recedere dall’Associazione presentando le dimissioni.
SCIOGLIMENTO
ART. 27)
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento
dell'Associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più
liquidatori. Essi procederanno all'inventario dei beni
dell'Associazione, determineranno la consistenza del passivo e
dell'attivo, procederanno alla riscossione dei crediti ed al pagamento
dei debiti ed alla liquidazione dei beni. Il residuo verrà destinato
secondo il deliberato dell'Assemblea.
RINVIO
ART. 28)
Per
quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento valgono le
norme del Codice Civile.